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28 marzo 2024

Al contratto di convivenza ci pensa l'avvocato

Categoria: Altro -

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Avv. Luigi Maschio | commenti |

La legge n°76 del 20 maggio 2016, a far data dal 5 giugno 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento novità rilevanti sul piano delle unioni civili e delle convivenze di fatto.

Con riguardo ai conviventi di fatto, che abbiano provveduto ad ottenere la registrazione negli appositi registri delle unioni civili tenuti presso il Comune in cui la coppia ha stabilito la sede della vita comune, il legislatore ha introdotto la possibilità di stipulare il cd. contratto di convivenza, con il quale questi ultimi potranno regolare gli aspetti patrimoniali relativi alla vita di coppia o alla sua cessazione.

Il comma n°51 dell’unico articolo che compone la legge n°76/2016 prevede che tale contratto possa essere redatto anche dall’avvocato, il quale avrà il compito non solo di redigerlo e/o modificarlo, ma anche di attestarne la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico nonché di curarne, entro 10 giorni, la sua iscrizione nell’anagrafe di residenza dei conviventi.

Tale formalità servirà a rendere tale contratto perfettamente valido anche nei confronti dei terzi, del pari delle convenzioni matrimoniali di cui all’art. 162 c.c..

Mediante il contratto di convivenza, pertanto, i conviventi potranno stabilire, ad esempio, la residenza della coppia, adottare il regime della comunione legale dei beni, disciplinare le modalità con cui ciascuno di essi dovrà contribuire alle necessità della vita comune e regolare i rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.

Il legislatore, invero, al comma 53 della menzionata legge, si è limitato a fare un elenco chiaramente non esaustivo e non tassativo del contenuto del contratto.

Ciò significa che il legislatore ha predisposto uno strumento idoneo ad essere modellato sulle personali esigenze dei conviventi, che certamente potranno ricorrere a tale istituto per ricevere tutela della loro situazione di fatto.



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