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29 marzo 2024

Cronaca

Assegno congedo matrimoniale 2017: come ottenerlo

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Assegno congedo matrimoniale 2017: come ottenerlo

Il matrimonio, si sa, è un affare assai dispendioso. Ma chi sta per convolare a nozze con la propria metà può usufruire di una particolare misura a sostegno del reddito istituita dall'Inps. Si tratta del cosiddetto 'assegno congedo matrimoniale', che consiste in un assegno concesso per un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio (civile o concordatario). E' possibile usufruire di questo bonus entro i 30 giorni successivi alla data delle nozze.

L'assegno congedo matrimoniale spetta a determinate categorie di persone, ovvero operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che: - contraggono matrimonio civile o concordatario; - possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- o fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione dell'evento. Come specificato sul sito dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, la misura è destinata anche:
- "ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
- ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.)". Va inoltre ricordato che per ottenere l'assegno non basta la celebrazione del matrimonio religioso e che per ricevere un successivo assegno bisogna essere vedovi o divorziati.

QUANTO SPETTA AI RICHIEDENTI

Gli operai e gli apprendisti hanno diritto a 7 giorni di retribuzione meno la percentuale a carico del lavoratore, pari al 5,54%. Ai lavoratori a domicilio spettano 7 giornate di guadagno medio giornaliero meno la percentuale a carico del lavoratore, pari al 5,54%; i marittimi beneficeranno di 8 giornate di salario medio giornaliero meno la percentuale a carico del lavoratore, pari al 5,54%. Nel caso del part-time verticale, invece, l'assegno spetta "solo per i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa" e "si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore".

CHI NON HA DIRITTO ALL'ASSEGNO Non hanno diritto all'assegno i dipendenti di: - "aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti; - aziende agricole; - commercio; - credito; - assicurazioni; - enti locali; - enti statali; - aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)". L'assegno congedo matrimoniale risulta cumulabile "con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione", mentre è incumulabile "con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione".

ECCO COME SI INOLTRA LA DOMANDA Ma come si inoltra la domanda per ottenere l'assegno? I lavoratori occupati - spiega l'Inps - devono presentare la richiesta al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalle nozze, "allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale o dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio". I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi possono invece fare richiesta tramite: - Internet, tramite il servizio di "Invio online di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito", sul sito Inps; - Patronati; - Contact Center, attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento. Nel caso dei lavoratori occupati l’assegno congedo matrimoniale viene pagato per conto dell’Inps dal datore di lavoro, per i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi, invece, la somma viene corrisposta direttamente dall’Istituto.

 



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