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28 marzo 2024

Castelfranco

Investito e ucciso da un camion a Vedelago, risarcita anche la nipote non convivente

I fatti otto anni fa. Sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso

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luogo incidente

VEDELAGO - Risarcita anche la nipote non convivente per la morte del nonno a causa di un incidente. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Treviso: per il giudice, ai fini della risarcibilità quel che rileva è la perdita di un affetto, non la coabitazione. Ai fini della risarcibilità – viene spiegato in una nota di diffusa da Studio 3A - quel che rileva è la perdita di un affetto, che non può essere subordinata alla mera convivenza o meno con la persona deceduta. E' una sentenza di primissimo piano, che riconosce lo stretto legame tra nonno e nipote, quella depositata nei mesi scorsi dal giudice della prima sezione civile del Tribunale di Treviso, dott.ssa Clarice Di Tullio.

 

I fatti. Otto anni fa, nell'ottobre 2010, lungo la Provinciale 102, a Vedelago, si consuma l'ennesima tragedia della strada: un sessantaduenne di Piombino Dese, in bicicletta, viene travolto da un autotreno condotto da un camionista di 58 anni di nazionalità tedesca e il tremendo impatto non gli lascia scampo. Viene aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico dell'autotrasportatore e il Pm nomina un consulente tecnico per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Il perito conclude che la responsabilità grava per il 60 per cento sul ciclista, per aver attraversato improvvisamente la strada sulla corsia dove sopraggiungeva il mezzo pesante, ma per il 40 per cento anche sull'autista, per aver tenuto una velocità di molto superiore al limite dei 50 km/h: viaggiava a 78 km/h, laddove, se solo fosse andato a 57, avrebbe potuto frenare in tempo evitando l'urto. Sulla scorta di questa perizia, l'imputato chiede e ottiene di patteggiare e viene condannato a una pena di dieci mesi.

 

“Nonostante questo punto fermo, però, l'UCI, Ufficio Centrale Italiano, che gestisce i sinistri in Italia per conto delle compagnie estere, nella fattispecie Allianz Versicherungs, non intende liquidare ai familiari della vittima un euro di più degli acconti versati a titolo risarcitorio in sede stragiudiziale e il cui calcolo si basa su un concorso di colpa del proprio assicurato stimato nella misura soltanto del 20 per cento – viene spiegato ancora nella nota -. I congiunti della vittima, per ottenere giustizia, attraverso la consulente personale, dott.ssa Elisa Sette, si rivolgono a Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, e dopo numerosi e inutili tentativi di trovare una soluzione extragiudiziale, si è costretti a citare in causa le due compagnie avanti al Tribunale di Treviso. Finalmente grazie al lavoro dei legali, gli Avvocati Andrea Piccoli, del Foro di Treviso, e Alessandro Menin, del Foro di Venezia, e di Studio 3A, che ha collaborato fattivamente nella valorizzazione dei vari profili di danno (quello da perdita del rapporto parentale, quello biologico da lutto e quello patrimoniale), la sentenza ha reso giustizia ai familiari, riconoscendo loro nel complesso una ulteriore somma di quasi tre volte tanto l'ammontare dell'acconto già ricevuto, e condannando anche l'Uci al pagamento delle spese processuali”.

 

Ma l'aspetto più interessante del pronunciamento del giudice riguarda la domanda di risarcimento presentata dalla giovane nipote della vittima, di cui Uci chiedeva il rigetto in quanto l'assenza di convivenza con il nonno avrebbe escluso la risarcibilità del danno. La dott.ssa Di Tullio non disconosce che la Cassazione, in una sentenza del 2012, afferma che “perché possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessario che sussista una situazione di convivenza”, e pur tuttavia, per citare la sua sentenza, “si ritiene che attribuire rilievo decisivo a una circostanza quale la convivenza comporti il rischio di mettere ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale, la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori solo perché ricorrano circostanze diverse dalla coabitazione che comunque consentano una concreta affettività del naturale vincolo nonno-nipote”.

 

“Del resto – prosegue il giudice del Tribunale di Treviso – l'interesse non economico che sta alla base del diritto al risarcimento del danno da uccisione del congiunto è l'interesse all'integrità della sfera affettiva familiare: ai fini della risarcibilità quel che rileva è la perdita di un affetto. Ed è nozione di fatto rientrante nella comune esperienza il ruolo dei nonni nel corretto sviluppo psichico dei nipoti ed il legame d'affetto che sussiste tra gli uni e gli altri: l'ancorare il risarcimento del danno conseguente alla recisione di quell'affetto al mero fatto della coabitazione condurrebbe alla conseguenza di alimentare automatismi risarcitori inaccettabili in tema di liquidazione del danno non patrimoniale”.

 

Considerato, inoltre, che si trattava dell'unica nipote della vittima e che, peraltro, abitava a pochi km di distanza dal nonno, “circostanze, queste, che fanno agevolmente presumere l'intensità del legame affettivo esistente tra i due e della presenza del nonno nella quotidianità dell'unica nipote”, il giudice ha dunque stabilito una somma a titolo di risarcimento anche per la ragazza.

 


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