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16 aprile 2024

Economia e Finanza

Malattia, quando ti possono licenziare

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Malattia, quando ti possono licenziare

Licenziare un dipendente assente per malattia è possibile, ma solo al trascorrere di un determinato periodo di tempo. Nelle prime settimane di malattia, infatti, il dipendente non può essere licenziato visto che la legge lo tutela preservandolo da eventuali provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro. Nel contempo il lavoratore percepisce un'indennità di malattia che nei primi tre giorni (periodo di carenza) è corrisposta dal proprio datore di lavoro, mentre per quelli successivi dall'Inps. Da parte sua il dipendente ha l'obbligo di comunicare l'assenza per malattia al datore di lavoro, di richiedere il certificato medico e di rispettare l'obbligo di reperibilità negli orari delle visite fiscali.

Ma torniamo a parlare del licenziamento per malattia. Come anticipato questo non è possibile nei primi giorni, tuttavia una volta decorso un determinato arco di tempo - chiamato periodo di comporto - al datore di lavoro viene lasciata la libera facoltà di poter recedere anticipatamente il contratto di lavoro. È l'articolo 2210 del Codice Civile, precisamente nel II comma, a permettere il licenziamento per malattia una volta trascorso il periodo di comporto, il quale è quantificato dal CCNL a cui fa riferimento il lavoratore. Ad esempio, per gli impiegati con meno di 10 anni di servizio il periodo di comporto è di 3 mesi, mentre per quelli con anzianità superiore è di 6 mesi. Per avere la certezza di quanti giorni di assenza non bisogna superare, quindi, bisogna fare riferimento al contratto collettivo di riferimento.

Di solito, comunque, il periodo di comporto è pari a 180 giorni che tra l'altro è anche il limite annuo dei giorni di assenza per malattia che l'Inps retribuisce. Scaduto il 180esimo giorno, quindi, il dipendente non percepisce alcuna indennità sostitutiva. Prima di concludere è bene sottolineare che il periodo di comporto può essere secco, ossia quando fa riferimento a un'unica malattia ininterrotta, o anche per sommatoria, ossia quando nel calcolo si tiene conto di tutti i giorni di assenza per malattia effettuati nel corso dell'anno anche se non consecutivi.

 



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