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28 marzo 2024

Vittorio Veneto

Fino a 5 anni di reclusione per chi causa un'epidemia diffondendo il virus

L’avvocato Carlotta Bernardi inquadra la questione dell'emergenza sanitaria sul piano giuridico

| Gianandrea Rorato |

| Gianandrea Rorato |

Coronavirus, cosa dice la legge

VITTORIO VENETO - Coronavirus, oltre all’emergenza sanitaria, quali sono gli aspetti legali? Rispettare le restrizioni è una scelta o un obbligo? E chi contagia, a cosa va incontro?

Le restrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardo all’emergenza sanitaria non sono una scelta da seguire o meno, anzi. Lo spiega a chiare lettere l’avvocato vittoriese Carlotta Bernardi che inquadra la questione sotto il profilo giuridico.

«Rispettare le restrizioni imposte non è un’opzione o una scelta, è un obbligo giuridico» spiega.

Questione spostamenti: cosa si rischia se non si rispetta il decreto?
«Chi viola le limitazioni agli spostamenti è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206 euro, stando all’articolo 650 del codice penale relativo all’inosservanza di provvedimenti dell’Autorità. Seguirà un processo penale che si concluderà o con la pena detentiva o con quella pecuniaria. In ogni caso il procedimento penale sarà attivato, con ogni conseguenza anche sul casellario giudiziale (fedina penale)".

E chi dichiara il falso?
«Chi mente nell'autocertificazione relativa al suo spostamento incorre nel delitto di falso ideologico, che è un reato contro la fede pubblica. Un caso molto più grave rispetto al precedente».

Ipotesi spinosa: chi contagia?
«Chiunque cagiona, per colpa, un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Inoltre è necessario aggiungere che se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. E questo secondo il combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale».

Nel caso i locali pubblici non si adeguassero alle disposizioni?
«I gestori possono essere puniti con la sanzione della sospensione dell’attività».
 

 


| modificato il:

Gianandrea Rorato

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