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18 aprile 2024

Conegliano

FITOFARMACI, ECCO IL REGOLAMENTO UNITARIO TRA I 15 COMUNI DELLA DOCG

E ora al via programmi capillari di informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio.

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FITOFARMACI, ECCO IL REGOLAMENTO UNITARIO TRA I 15 COMUNI DELLA DOCG

CONEGLIANO/VALDOBBIADENE - Presentato questa mattina nell'aula magna della scuola enologica Cerletti il regolamento unitario dei 15 Comuni della DOCG del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene.

Il filo conduttore del documento unico nel suo genere, il primo in Italia di tale portata, è la coltivazione ecosostenibile del Prosecco a garanzia della qualità del prodotto vinicolo, a tutela della salute umana e animale e a salvaguardia dell’ambiente collinare.

Ma di cosa si tratta? Di uno stralcio di regolamento di polizia rurale unico con norme comuni e vincolanti sull’uso dei fitofarmaci in agricoltura. Di fronte alla legittima preoccupazione di larga parte della popolazione connessa all’uso dei fitofarmaci sui vigneti, gli amministratori sono dunque intervenuti attraverso lo strumento normativo che avevano a disposizione.

La stesura di questo stralcio si è sviluppata lungo un anno, tra incontri della commissione, conferenze dei sindaci e meeting con altri soggetti coinvolti. Come Arpav, Ulss 7 e 8, Consorzio provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità (Co.Di.TV). C'è stata la collaborazione di CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano, Regione del Veneto – Direzione Regionale Agroambiente e UP Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, Scuola Enologica e TeSAF-Università di Padova. Infine le osservazioni (150 in tutto) presentate dagli operatori economici e dalle associazioni ambientaliste.

Entro la fine di giugno i Consigli comunali di San Pietro di Feletto, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto adotteranno il documento senza modifiche inserendolo nei rispettivi regolamenti di polizia rurale.

Lo stralcio è suddiviso in due parti, la prima è dedicata alla gestione dei prodotti fitosanitari, la seconda invece contiene le regole relative all’esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari, all’adozione delle tecniche di lotta integrata e di lotta guidata, all’esecuzione dei trattamenti con erbicidi, nonché le relative sanzioni e i criteri per l’aggiornamento del regolamento. In appendice un intero articolo è dedicato a formazione, informazione e sensibilizzazione.

Come ha spiegato il coordinatore della commissione di lavoro, l'assessore di San Pietro, Benedetto De Pizzol, tra gli articoli più significativi, c’è l’articolo 9 relativo all’esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Al comma 6, è espresso il “divieto di trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, e da non consentire un trattamento efficace”. Al comma 7 viene indicato “l’obbligo di evitare che le miscele raggiungano aree sensibili”, quali “abitazioni, edifici pubblici, orti familiari e strade ad uso pubblico”. “Un aspetto particolarmente importante è l'introduzione di una specifica fascia di rispetto da garantire”, ha aggiunto De Pizzol.

Nello stralcio viene stabilito che “la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l’interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine, nel periodo dall’inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (comunque entro il 20 maggio per la vite e le altre colture a foglia caduca) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data”. Un aspetto che aveva sempre sollevato grande preoccupazione era l'irrorazione nei pressi dei siti sensibili, che vengono “protetti” nel comma 10.

“Ferme restando le distanze minime sopracitate, nel caso i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di aree particolarmente sensibili quali asili, scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, aree verdi aperte al pubblico, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni: in ogni caso i trattamenti non devono mai interessare aree di pertinenza di scuole e centri diurni. Inoltre, in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, individuati dall’amministrazione comunale, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l’uso di prodotti molto tossici, tossici e nocivi”.

E per quanto riguarda le sanzioni? Il compito di vigilare sul rispetto delle norme spetta alla Polizia Locale e alla Polizia Giudiziaria e alle ULSS competenti per territorio. Le sanzioni vanno da 80 a 480 euro più l’obbligo di ripristino. Il cittadino che vorrà segnalare eventuali violazioni potrà rivolgersi al comune di riferimento.

Perché abbiamo pensato a questo regolamento? - ha affermato De Pizzol – perché alcuni comuni avevano già alcuni vincoli nel regolamento di polizia rurale o di igiene e salute, ma altri ne erano totalmente sprovvisti. Ora tra l'altro ci sarà un'omogeneità delle regole per un'area vasta”.

 


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