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28 marzo 2024

Politica

Legittima difesa, Mattarella firma ma scrive a Camere

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Legittima difesa, Mattarella firma ma scrive a Camere

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante modifiche al codice penale e in materia di legittima difesa e ha contestualmente inviato una lettera ai presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei deputati, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Lo si apprende da una nota del Quirinale.

"Ho promulgato in data odierna la legge recante: 'Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa' - si legge nel testo della missiva -. Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità". "Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua - rimarca il capo dello Stato - la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia".

"Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un'offesa ingiusta, realizzata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall'esistenza di una condizione di necessità". In altri termini, la normativa sulla legittima difesa, prevista dal Codice Rocco e ancora vigente, prevede la condizione di "necessità" che non può essere abolita dalla nuova legge perché sarebbe contraria ai principi costituzionali. Quindi perché la difesa sia legittima deve continuare a sussistere la necessità di difendersi da un pericolo attuale (ossia in atto, contemporaneo) di un'offesa ingiusta, puntualizza Mattarella.

Per quanto riguarda il concetto di "grave turbamento", non può essere invocato soggettivamente da chi ha sparato. "L'articolo 2 della legge, modificando l'articolo 55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo 'allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto': è evidente -scrive il capo dello Stato- che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta". In altri termini, se fosse una scriminante applicabile sempre e comunque, chiunque abbia sparato potrebbe asserire di essere stato in stato di grave turbamento per evitare il processo per eccesso di legittima difesa. Lo stato di grave turbamento va invece riconosciuto oggettivamente, senza alcun automatismo.

Nella legge, puntualizza ancora Mattarella, sono presenti due errori materiali riguardo ad alcune garanzie riconosciute a chi si è avvalso della legittima difesa: In primo luogo "nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa 'domiciliare', le spese del giudizio per le persone interessate" sono poste a carico dello Stato, ma "analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio", ad esempio se si subisce un'aggressione per strada. Inoltre "l'articolo 3 della legge subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo, ma lo stesso non è previsto per il delitto di rapina", più grave di furto e scippo. "Un trattamento differenziato non ragionevole poiché - come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 - 'gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina'".

Salvini - "Bellissima notizia per gli italiani perbene e pessima per i delinquenti: come avevamo promesso, da oggi la legittima difesa è legge dello Stato! Grazie al presidente della Repubblica. Noi stiamo dalla parte di chi si difende'', afferma Matteo Salvini sottolineando: "Entri in casa mia? Posso difendermi. E non è il far west". Poi aggiunge: "A me interessa che i rapinatori abbiano paura quando fanno il loro mestiere. Io ascolto con interesse estremo i rilievi del capo dello Stato, ma la legittima difesa è legge dello Stato e i rapinatori da oggi sanno che se entrano in una casa, un italiano può difendersi senza rischiare di passare anni davanti a un tribunale in Italia". Alla domanda se teme il ricorso alla Consulta, ha risposto: "Vorrei vedere qualche giudice della Consulta, dio non voglia, che si trovasse qualcuno in casa armato e sta lì a sfogliare il Codice penale prima di difendere se stesso e i figli. Siamo seri. Chi entra in casa altrui armato, da oggi ne paga le conseguenze".

Anm: "Piena adesione a considerazioni Mattarella" - "Piena adesione a quanto segnalato da Mattarella". Pasquale Grasso, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, commenta così all'Adnkronos la promulgazione della legge di riforma della legittima difesa e le considerazioni contenute nella lettera del presidente della Repubblica. "E' legge dello Stato. Nella concreta applicazione, se emergeranno dubbi di costituzionalità - sottolinea Grasso - saranno sottoposti al vaglio della Consulta".

Penalisti - I rilievi del capo dello Stato confermano, seppure con la prudenza che è nel linguaggio istituzionale, tutte le perplessità di natura costituzionale che possono esserci su questo provvedimento". Il presidente dell'Unione camere penali, Gian Domenico Caiazza, commenta così all'Adnkronos le considerazioni contenute nella lettera alle Camere. Questo, spiega, riguarda due profili della legge: "Il primo di carattere generale. Il presidente della Repubblica ha voluto lanciare un ammonimento: non si pensi sia concepibile una delega al privato di difendesi da parte dello Stato, un appunto che la dice lunga sulle perplessità di fondo sulla logica della legge. Poi - osserva Caiazza - le considerazioni, importantissime, che riguardano il grave turbamento: deve esserci necessariamente un criterio oggettivo, e l'oggettività si desumerà dal caso concreto. Il presidente ha voluto dire: non si immagini che il grave turbamento sia presunto per il fatto che c'è un'aggressione, la sua esistenza dovrà essere concretamente valutata caso per caso".

 



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