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23 aprile 2024

Valdobbiadene Pieve di Soligo

Pieve di Soligo torna l’allerta bocconi avvelenati: uccisi due cagnolini

L’allarme corre sul web per una partica che è un reato penale che prevede anche pene detentive

| Ingrid Feltrin Jefwa |

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| Ingrid Feltrin Jefwa |

bocconi avvelenati

PIEVE DI SOLIGO – Una partica illegale e odiosa come quella dei bocconi avvelenati è tronata alla ribalta in questi giorni a Pieve di Soligo dove una signora ha pubblicato in un gruppo social un messaggio di allerta dopo che due cagnolini sono morti. Un problema molto grave che rappresenta un rischio non solo per i nostri amici a quattro zampe ma anche per tutta la comunità: ricordiamo che è del mese scorso la notizia che un bambino è morto in Pakistan, per aver mangiato una caramella avvelenata destinata ai cani.

Ma ecco il messaggio di allerta: “Avviso a tutti i proprietari di cani di Pieve e dintorni. In questa prima settimana del nuovo anno, due cani di miei conoscenti sono stati uccisi da bocconi avvelenati che erano stati posizionati uno probabilmente nella zona Parco Balbi/inizio pista ciclabile del Soligo, l’altro sicuramente sulla pista ciclabile Pieve-Barbisano, all’altezza della piscina. I competenti uffici comunali sono stati informati, nella speranza che decidano una volta per tutte di prendere provvedimenti…”.

Va ribadito che questa pratica odiosa è illegale! Oltre a varie norme, tra le quali la regolamentazione della caccia (Testo Unico sulla Caccia n. 799 del 2 agosto 1967) vi è inoltre anche un’ordinanza del Ministero della Salute che fa preciso divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati. Infine in materia di tutela degli animali il nostro ordinamento giuridico punisce l’uccisione e il maltrattamento degli animali in base all’art. 544-bis del nostro codice penale "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi": si tratta quindi di un reato penale!

Qualora la bestiola non morisse si ravvisa il reato di maltrattamenti di animali, l’art. 544-ter del codice penale: "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale… è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se (...) deriva la morte dell'animale". Si sappiano dare una regolata gli sciagurati che spargono esce avvelenate!

 


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Ingrid Feltrin Jefwa

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