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23 dicembre 2024

Cronaca

Canone Rai 2022, a chi spetta esenzione: modulo online

In casi particolari il contribuente può evitare l'addebito nella fattura elettrica

| Irene Zorzenoni |

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| Irene Zorzenoni |

Canone Rai 2022

ITALIA- Canone Rai 2022, in casi particolari al contribuente spetta l'esenzione. E' possibile cioè presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all'esenzione dal pagamento del canone.

 

Come si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone tv in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente una televisione sia proprio che di un componente della famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l'apposito modello.

 

Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari. Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun televisore.

 

Queste dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.

 

Il modello può essere utilizzato anche per:

 

- segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale

 

- comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del Quadro B (Quadro C).

 

Attenzione: la dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento tv, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell'abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

 

La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

 

Come presentare il modello dell'esenzione

 

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino.

 

Quando presentare il modello di esenzione

 

I termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

 

- dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno.

 

dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

 

Dichiarazione di addebito su altra utenza

 

La dichiarazione sostitutiva di cui al Quadro B può essere presentata in qualunque momento dell’anno, non va ripresentata ogni anno e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati (campo “data inizio” del modello).

 

Se il presupposto decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione il canone non è dovuto per l’intero anno.

 

Se il presupposto decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre.

 

Se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento e non è dovuto dall’anno successivo.

 

Se il presupposto sussiste da date precedenti al 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.

 

Dichiarazione di variazione dei presupposti

 

La dichiarazione di variazione dei presupposti, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.

 

Esonero per i cittadini over 75

 

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

 

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

 

I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello  per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione. In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello - pdf che può essere trasmesso anche on line – indicando la causale 1.

 

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:

 

- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);

 

- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

 

- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

 

Diplomatici e militari stranieri

 

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

 

- gli agenti diplomatici, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;

 

- i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;

 

- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;

 

- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

 


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Irene Zorzenoni

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