RIVOLUZIONATO IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
Il decreto-legge 118 del 24-8-2021 manda in soffitta OCRI e sistema di allerta
| Claudio Bottos |
LAVORO - In questo mio articolo del 23 febbraio 2021 pubblicato su questo giornale, parlavo delle luci e ombre in merito al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 “codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 modificato con il D.lgs. 147 del 26 ottobre 2020, che doveva entrare in vigore, salvo ulteriori proroghe, il 1° settembre 2021. Non solo c’è stata la proroga, ma con il decreto-legge 118 del 24 agosto 2021, si è rivoluzionato il codice mandando in soffitta gli OCRI (organismi di composizione della crisi), sostituiti, sempre nell’alveo della Camera di commercio, da un esperto solitario e indipendente, per la cui nomina verrà istituita un’apposita piattaforma telematica nazionale. L’obiettivo rimane sempre il risanamento dell’impresa, ma solo se “ragionevolmente perseguibile”.
Altra modifica importante riguarda il sistema di allerta, che il decreto fa slittare al 31 dicembre 2023. Di fatto sarà accantonato perché è previsto al 15 novembre l’entrata in vigore della nuova composizione negoziata della crisi, mentre l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa è prevista per il 16 maggio 2022. L’impresa potrà decidere volontariamente di accedere a questo strumento, direttamente o con suoi consulenti, e chiedere l’aiuto di un esperto presente nell’elenco della piattaforma. Questa volontarietà dovrebbe essere spinta da una serie di misure premiali per l’impresa, che vanno dalla riduzione del tasso legale degli interessi sui debiti fiscali, alla riduzione delle sanzioni tributarie, alla rateazione delle imposte ecc.
Gli indici di allerta andranno di fatto in soffitta, perché è previsto un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che darà indicazioni operative per la gestione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della perseguibilità dell’obbiettivo del risanamento. Come scritto nell’art. 3 c.2 del decreto 118, sulla piattaforma, accessibile all'imprenditore e ai professionisti dallo stesso incaricati, è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. L’esperto negoziatore dovrà coinvolgere tutte le parti in causa interessate al risanamento e il procedimento sarà riservato perché, una fuga di notizie sullo stato di crisi dell’impresa, potrebbe impaurire i creditori finanziari, che potrebbero attivare azioni conservative e di recupero. Infatti, all’art. 4 c.7 del decreto è scritto che tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Inoltre, le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. Durante la fase delle trattative, come previsto dall’art. 9 del decreto, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilità di insolvenza l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. L’azienda rimane quindi in mano all’imprenditore.
Anticipare tempestivamente la crisi è fondamentale, se si vuole mantenere un tessuto imprenditoriale sano che possa garantire posti di lavoro e crescita. Le aziende cosiddette “imprese zombie” in crisi prima della pandemia e rimaste in piedi grazie ai sussidi pubblici, non devono più essere aiutate e vanno chiuse. Ovviamente con le giuste coperture ai dipendenti che rimangono senza lavoro. Tenere in piedi aziende che non producono ricchezza è un danno per la società e per il sistema economico. Per tenere sotto controllo le imprese e garantire la continuità aziendale si deve fare riferimento a quanto previsto dall’art. 2086 del Codice civile nel quale si legge che l’imprenditore […] ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, […]. Dalla lettura di questo articolo si può intuire il cambiamento e il salto culturale a cui sono chiamati, non solo gli imprenditori, ma anche i professionisti che li seguono. Di fatto, possiamo dire che è velata l’imposizione a fare due cose: 1) attivare un processo di controllo direzionale; 2) diventare proattivi, ossia guardare avanti per intercettare subito la probabile crisi o l’insolvenza con l’utilizzo dei flussi di cassa futuri.
di Claudio Bottos (Consulente del lavoro e di direzione strategica aziendale)