Sale giochi e videopoker, ordinanza del sindaco regola orari e funzionamento
Arriva dopo un percorso amministrativo volto a contrastare l’insorgere di fenomeni devianti
| Matteo Ceron |
MONTEBELLUNA - Il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, ha firmato ieri un’ordinanza con cui viene disciplinato l’orario di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi.
L’ordinanza arriva dopo un percorso amministrativo volto a contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali.
Il percorso ha visto, lo scorso agosto, l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento - redatto dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana - sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse” che è entrato in vigore a novembre.
Il Regolamento prevedeva che l’orario di apertura delle sale giochi - o sale VLT e del funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, venisse definito tramite ordinanza del sindaco.
“Il Regolamento è stato condiviso dal Sindaco, dai consiglieri di maggioranza e minoranza poiché il problema del gioco d’azzardo non ha colore politico e necessita di essere regolamentato in modo responsabile - spiega il capogruppo Lega Nord e Presidente della Commissione Regolamenti, Adalberto Bordin -. A livello comunale non possiamo limitare in modo sostanziale ciò che è diventato ormai un problema socio – sanitario di livello nazionale, tuttavia siamo determinati ad usare tutti gli strumenti di nostra competenza per arginare il fenomeno. Purtroppo in mancanza di una legge nazionale che regolamenti in modo responsabile questo fenomeno, dobbiamo accontentarci di porre in essere tutte le prescrizioni e le limitazioni previste a livello comunale, come ad esempio la regolamentazione dell’orario di funzionamento delle VLT. Per tale motivo non saranno più possibili l’ampliamento delle sale slot già esistenti, né l’apertura di nuove sale slot o la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio entro 500 metri dai luoghi sensibili e 100 metri dai luoghi che commercializzano denaro ed oro. Agendo sull’orario, faremo ad esempio in modo che i giovani non abbiano la possibilità di giocare d’azzardo nelle sale slot già esistenti in prossimità delle scuole- Il gioco d’azzardo dovrebbe essere regolato responsabilmente da una legge nazionale in quanto i Comuni si trovano a dover regolamentare tale fenomeno con le armi spuntate come Davide contro Golia. Siamo comunque convinti della bontà del nostro regolamento e ci auguriamo che anche lo Stato cominci a legiferare in modo incisivo sul tema, per evitare il proliferare di una piaga sociale dai risvolti sanitari e umani tutt’altro che trascurabili”.
Ordinanza
Con l’ordinanza firmata oggi dal sindaco vengono dettagliate le limitazioni consentite dal Regolamento stabilendo l’orario di esercizio dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi, nelle sale giochi giochi autorizzate ex art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) ed il funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento e svago, nonché pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, collocati o praticati presso esercizi autorizzati (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, ecc.), esercizi autorizzati (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.) e le sale di raccolta scommesse.
L’ordinanza stabilisce l’orario di esercizio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 22:00 di tutti i giorni per le stesse attività se ubicate a distanza minore di 500 metri dai “luoghi sensibili” intendendo istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima infanzia e le scuole dell’infanzia, biblioteche, urban center, centri di aggregazione giovanili, impianti sportivi, luoghi di culto, oratori e patronati, strutture ricettive per categorie protette, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, centri culturali aperti al pubblico, stazioni di treni e di autobus, aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere.
Inoltre, al di fuori di tali fasce orarie, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non è possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere. I titolari delle sale gioco o sale VLT sono obbligati ad esporre i cartelli di informazione sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco, un cartello informativo sui rischi correlati al gioco all’esterno del locale in prossimità dell’ingresso e all'interno del locale un cartello indicante gli orari di esercizio disposti con l'ordinanza.
L'ordinanza vieta l'apertura di qualsiasi nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali ubicati a una distanza minore di 500 (cinquecento) metri dai “luoghi sensibili” e minore di 100 (cento) metri dai “luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi” (gli sportelli bancari, postali o bancomat; le agenzie di prestiti e di pegno; i locali in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento e/o oggetti preziosi).
“Oltre alle limitazioni rispetto alla distanza dai luoghi sensibili, l’apertura di nuove sale gioco, sale VTL e nuovi esercizi alle stesse assimilati è ammessa esclusivamente nelle zone per insediamenti produttivi individuati nello strumento urbanistico comunale – dice il presidente della Commissione Urbanistica, Sergio Zanella -. E' vietato l'ampliamento di sale gioco e sale VTL esistenti e collocate esternamente alle zone per insediamenti produttivi, sia riguardo il numero di apparecchi già in esercizio, sia rispetto alla superficie utile dei locali sede dell’attività, eccetto per gli interventi edilizi che si rendono necessari per l’adeguamento sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza”.
Anche in caso di subentro in attività poste a distanza minore di 500 metri dai “luoghi sensibili” o minore di 100 metri dai luoghi in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, valgono i medesimi limiti del soggetto cedente. I nuovi locali non devono essere ubicati all’interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali e devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici e che non è ammesso l’utilizzo dei locali interrati o seminterrati. L'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
SANZIONI
“E' bene sottolineare che questa ordinanza ha anche un apparato sanzionatorio che la rende efficace per cui si va da sanzioni di 25 euro a 500 euro per chi viola le disposizioni non disciplinate dal T.U.L.P.S., dalle leggi regionali del Veneto n. 6/2015 e n. 30/2016 e/o da ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia ed in caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività. La recidiva si verificherà se la violazione viene commessa per due volte in un anno”, conclude il presidente della Commissione Sicurezza, Andrea Piovesan.