Disabili, bonus acquisto auto e agevolazioni legge 104
Sconti sulle tasse, Iva e bollo
ITALIA - Disabili e legge 104, benefici fiscali sull'acquisto dell'auto. Per chi presenta una situazione di disabilità certificata, è un non vedente o un sordo oppure presenta ridotte capacità motorie, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ampie indicazioni sulle agevolazioni ricorda laleggepertutti.it. Hanno diritto alle agevolazioni fiscali: non vedenti: persone cioè colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione; sordi: si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, con certificato di riconoscimento rilasciato dalla Commissione medica Asp ai sensi della legge 104/1992.
Il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, con certificato di riconoscimento rilasciato dalla Commissione medica Asp ai sensi della legge 104/1992. Anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali; disabili con ridotte o impedite capacità motorie: sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Agevolazioni per familiari di disabili
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile. Ma attenzione: le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.
Benefici sull’Irpef
Per l’acquisto di un veicolo c’è una detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta su un ammontare massimo di 18.075,99 euro. In tale range andrà considerato solo il costo d’acquisto del mezzo e non anche le spese successivamente sostenute per il suo adeguamento alle specifiche esigenze del soggetto. Si pensi, per esempio, al braccio sollevatore per sedia a rotelle, per le quali si potrà comunque beneficiare della detrazione specifica prevista per i mezzi di ausilio. L’agevolazione è accordabile una sola volta per ogni quadriennio, salvo che la vettura venga cancellata dal Pubblico registro automobilistico (Pra) in quanto destinata alla demolizione. In caso di vendita o donazione prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, sarà dovuta la differenza tra l’imposta spettante in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.
Benefici Iva
Di diversa natura sono le limitazioni poste dal legislatore al fine di usufruire dell’Iva agevolata al 4% (anziché al 22%). Infatti, non è rilevante il costo sostenuto per l’acquisto della vettura, quanto piuttosto la sua cilindrata o talvolta la sua potenza. Tali limiti varieranno in base all’alimentazione del veicolo. Non si può superare una cilindrata di 2.000 centimetri cubi nel caso in cui il mezzo sia ibrido o a benzina, mentre c’è il limite di 2.800 cc se invece il motore è a gasolio. Nel caso in cui si tratti di un veicolo elettrico, conta la potenza: l’Iva ridotta sarà applicabile unicamente nel caso in cui non superi i 150 kW. Il beneficio dell’Iva ridotta è fruibile, inoltre, anche nel caso in cui si tratti di un’autovettura in leasing. In tal caso sarà però richiesto che dal contratto risulti in maniera esplicita la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del bene alla scadenza del contratto. Al pari di quanto previsto per la detraibilità del costo sostenuto, poi, anche per l’agevolazione in campo Iva il legislatore ha previsto la possibilità di goderne una sola volta per quadriennio, confermando altresì l’obbligo di versare la differenza di imposta venutasi a creare qualora il veicolo venga trasferito entro i due anni successivi il suo acquisto (nel caso del leasing, i termini si intendono a partire dalla stipula del contratto).
Esenzione bollo e Ipt
Completano il quadro agevolativo in campo automobilistico l’esenzione da bollo auto (che nel linguaggio tecnico si chiama 'Tasse automobilistiche') e dall’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per l’immatricolazione del nuovo e il passaggio di proprietà dell’usato. Questi tributi vanno rispettivamente a Regioni e Province, che in più di un caso fissano regole di dettaglio diverse da quelle nazionali riportate qui di seguito. L’esenzione dal bollo spetta sia nel caso in cui il veicolo sia intestato alla persona con disabilità sia nel caso in cui proprietario sia il familiare che lo ha fiscalmente a carico. Per beneficiare dell’esenzione dal bollo, sarà sufficiente presentare all’ufficio Tributi della Regione di riferimento (o al soggetto di cui esso si avvale) una richiesta, allegando la documentazione che attesti la disabilità del beneficiario. La comunicazione andrà fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per il pagamento. L’esenzione, una volta accordata, opererà in automatico anche per gli anni successivi senza la necessità di presentazione nuove istanze. Qualora la persona con disabilità possegga più veicoli, dovrà indicare la targa di quello per il quale intende beneficiare dell’esenzione: l’agevolazione è applicabile ad un solo veicolo. Sull’Ipt molte Province hanno allargato i casi in cui spettano agevolazioni.