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22 novembre 2024

Castelfranco

Vicenda giudiziaria del palazzo di via Romanina: il TAR ha dato ragione al Comune di Castelfranco

La disputa legale dura da anni e questo nuovo pronunciamento chiude la controversia

| Ingrid Feltrin Jefwa |

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| Ingrid Feltrin Jefwa |

Stefano Marcon

CASTELFRANCO VENETO - Il TAR del Veneto ha dato ragione al Comune di Castelfranco Veneto nel lungo confronto legale che da un decennio lo vede opposto ad un privato per l’autorizzazione concessa al suo confinante relativa all’aumento di altezza di un edificio che si affaccia in centro Città in via Romanina. Una disputa corsa lungo i diversi gradi di giudizio e numerose sentenze seguita dal pool di avvocati dello Studio Legale Associato Michielan guidati dall’avv. Primo Michielan, noto amministrativista di Mogliano Veneto ed arrivata sino alla Corte di Cassazione, Sezione Unite e Corte Costituzionale.

“Chiudiamo con questa sentenza – commenta il sindaco, Stefano Marcon - l’annosa vicenda che ha visto coinvolto il Comune che con la professionalità dell’avvocato Michielan è riuscito a dimostrare la correttezza del suo operato pur nella difficoltà della materia. Certo è stato speso del denaro pubblico per la difesa nei diversi gradi di giudizio ma siamo riusciti, con una sentenza che crea anche un precedete, a far valere non solo le legittimità degli atti amministrativi ma soprattutto l’autonomia decisionale che rimane in capo al Comune per far valere l’interesse pubblico.”

Dalla sentenza del TAR Veneto del 2017 che imponeva l’obbligo al Comune di “adottare i necessari provvedimenti di ripristino dell’altezza dell’edificio” passato da 2 a 4 piani nell’ambito della Legge regionale “Piano Casa”, l’ultima sentenza ritornata al Tribunale Regionale ha dato ragione all’Amministrazione alla quale viene confermata l’autonomia decisionale in ordine dell’annullamento dei titoli edilizi, contemperando la priorità dell’interesse pubblico “concreto ed attuale” dei provvedimenti presi, annullando di fatto l’iter di diniego in autotutela.

Il ricorso della controparte è stato rigettato dal TAR Veneto in quanto:
• nessun beneficio concreto del privato confinante all’edificio oggetto della controversia può essere tratto dall’abbattimento dei due piani realizzati;
• l’edificio di 4 piani non ha comportato alcun irriversibile sconvolgimento dell’assetto edilizio;
• i due piani realizzati non contrastavano con la legge del piano regionale (c.d. Piano casa), con la legge sul consumo del suolo e con quella sulle ristrutturazioni;
• rilevante è l’affidamento incolpevole sorto dal costruttore con le SCIA autorizzative emesse dal 2014.

L’avvocato Michielan nella sua comunicazione all’Amministrazione comunale sottolinea con soddisfazione la “consacrazione della piena legittimità dell’autonomia dell’azione amministrativa comunale”, sancita dal TAR che ha statuito sulla “corretta e legittima valutazione degli interessi pubblici e concreti “flessibili”, non esaminati dal primo giudice, presenti in un quadro di coerenza urbanistica in zona residenziale intensiva. Ora la controparte ha il diritto di presentare, entro sei mesi, un nuovo appello al Consiglio di Stato.
 


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