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21 dicembre 2024

Lavoro

Finanziamenti garantiti e ..forse.. contributi a fondo perduto

| Gloria Girardini |

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Finanziamenti garantiti e ..forse.. contributi a fondo perduto

di Claudio Bottos

 

Da un paio di giorni sono disponibili i documenti, anche per i finanziamenti oltre i 25.000 euro di cui al decreto 23/2020. Decreto liquidità con il quale lo stato si è fatto garante nei confronti delle banche di finanziamenti da erogare alle imprese. Dei 200 miliardi, che saranno garantiti da SACE S.p.A., 30 miliardi andranno alle piccole e medie imprese compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA. La garanzia, fornita dallo stato tramite la SACE, è soggetta ad alcune condizioni tra cui quella di non essere nella categoria delle imprese in difficoltà alla data del 31.12.2019 e di non avere, nei confronti del sistema creditizio, esposizioni deteriorate al 29.02.2020. Per queste imprese non è possibile accedere ai finanziamenti garantiti e, probabilmente per molte di queste, il coronavirus sarà la mazzata definitiva per la chiusura. La garanzia al 100% sul finanziamento richiesto è concessa per i prestiti fino a 25.000 euro mentre, per quelli superiori la garanzia è prestata al 90% dell’importo finanziato e via, fino al 70% per le grandi imprese. Il decreto ha previsto una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni con fatturato inferiore a 1,5 miliardi e con meno di 5.000 dipendenti in Italia.

 

Un interessante simulatore per verificare l’importo del finanziamento che si può chiedere, si trova a questo link: https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/simulatore-garanzia-italia Si può accedere alla garanzia del Fondo senza l’applicazione del modello di applicazione del merito creditizio, viene quindi escluso il modulo andamentale, e si tiene conto solamente di quello economico- finanziario. Al di là degli aspetti procedurali, sul come ottenere il finanziamento, e sulle percentuali di garanzia fornite dallo stato, ci sono due aspetti ai quali deve fare attenzione l’impresa che ricorre al finanziamento. Il primo aspetto è quello relativo alla modalità di richiesta che, deve essere fatta come “nuovo finanziamento”. Gli istituti non devono erogare il finanziamento garantito, per sostituire in toto o parzialmente, un credito chirografario (scoperto di conto o finanziamento) vantato nei confronti dell’impresa richiedente, come, si dice, abbia tentato di fare qualche banca. Su questo tema c’è stata la circolare ABI del 20 aprile 2020. Il secondo aspetto riguarda l’impegno, da parte delle aziende che chiedono il finanziamento garantito, a gestire livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Un approfondimento della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, sul decreto liquidità, rileva che “la formulazione della norma generica e incerta sin oltre i limiti della vaghezza, pone dei problemi prima di tutto interpretativi nonché, circostanza affatto secondaria, di compatibilità di sistema.”

 

L’imposizione di assumere un impegno alla gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali significa che dovrà esserci una co-gestione dell’impresa con le organizzazioni sindacali? Se così fosse, sarebbe una compressione della libertà di iniziativa imprenditoriale. Per questo motivo preoccupa la vaghezza del decreto liquidità che impone la gestione dei “livelli occupazionali” senza però specificare il contenuto di tale requisito, cui tuttavia fa corrispondere un obbligo significativo per le imprese, e non impone alcun riferimento temporale. Imprenditori e professionisti si chiedono qual è il livello occupazionale da considerare e la durata di questa gestione. La norma non reca alcuna indicazione sul luogo dell’accordo e con quali rappresentanze sindacali aziendali farlo e, in caso di loro assenza, con quali organizzazioni si dovrebbe svolgere. C’è da sperare che in sede di conversione del decreto, sia definito un quadro più chiaro sul chi, il come e il quanto. Chi sarà abilitato alla partecipazione e stesura degli accordi, l’oggetto degli stessi, il livello contrattuale e la durata dell’impegno. Si spera che la gestione dei livelli occupazionali non debba essere estesa anche ai licenziamenti giustificati da motivo oggettivo, perché metterebbe troppa rigidità alle imprese. Il governo sta parlando in questi giorni di contributi a fono perduto alle imprese che, forzatamente per effetto di norme emanate dagli organi legislativi, sono state costrette a chiudere l’attività. Staremo a vedere quali saranno i parametri quantitativi e le procedure per queste erogazioni. Sarà interessante capire se saranno rapportate a fatturati o utili e giorni di chiusura.

 

Una trappola potrebbe riguardare le ditte individuali e le società di persone perché, se non sarà considerato un adeguato costo figurativo, che corrisponde alla remunerazione per il lavoro prestato dal titolare o dai soci nell’impresa, c’è il rischio di un acuirsi della tensione sociale e la mancata riapertura di molte piccole attività artigianali e commerciali. Molte sono le cose ancora da chiarire, ma il tempo è poco e, molti imprenditori stanno facendo valutazioni se riaprire o meno la propria azienda. In queste valutazioni l’imprenditore tiene conto sia degli aspetti economici-finanziari attuali e futuri, sia dei finanziamenti e contributi a fondo perduto con i relativi vincoli imposti dalle norme. Attendiamo decisioni veloci, di buon senso e comunicazioni chiare.

 



Gloria Girardini

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