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03 dicembre 2024

Vittorio Veneto

Non paghi l'affitto e non hai colpa? Ti aiuta il comune di Vittorio Veneto

Ecco chi ha diritto ad accedere ai fondi

| Roberto Silvestrin |

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Non paghi l'affitto e non hai colpa? Ti aiuta il comune di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Il Comune di Vittorio Veneto ha approvato l’avviso pubblico finalizzato all’accesso al ”Fondo per la morosità incolpevole” – Anno 2016 (acconto) e saldo 2014-2015.

 

Dal 27 aprile, gli inquilini tuttora sottoposti a sfratto esecutivo per morosità possono presentare domanda di contributo direttamente presso il Comune di Vittorio Veneto – all'ufficio “Sociale - Condizione Giovanile“ in Via Carducci n. 28.

 

La “morosità incolpevole” è la sopravvenuta impossibilità a pagare l’affitto a causa della perdita (o pesante riduzione) del reddito familiare, in particolare dovuta a licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, cessazione di attività libero-professionali o di impresa per cause di forza maggiore, malattia grave, infortunio o decesso di un familiare che abbia comportato una consistente riduzione del reddito complessivo o ingenti spese mediche o assistenziali.

 

L’ammissione al contributo potrà essere estesa anche ad altre cause similari di morosità, di volta in volta valutate dal Servizio Sociale. Per accedere al beneficio l’inquilino, alla data di presentazione della domanda, deve essere in possesso di una serie di requisiti sotto elencati sommariamente.

 

Requisiti: residenza nel Comune di Vittorio Veneto, cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea o regolare titolo di soggiorno se cittadini non U.E; il moroso deve essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, e deve avere un reddito I.S.E. non superiore a €. 35.000,00 o un reddito da lavoro con un valore I.S.E.E. non superiore a €. 26.000,00; deve essere titolare di un contratto di affitto per abitazione regolarmente registrato (esclusi gli immobili delle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; non deve avere diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in provincia e di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

 



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Roberto Silvestrin

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