SUPERBONUS 110%
Incertezze, burocrazia e … occhio ai furbi
| Claudio Bottos |
LAVORO - Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, detti trainanti, di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e interventi antisismici. A questi interventi si possono collegare altri tipi di interventi, detti trainati, quali ad esempio gli interventi di efficientamento energetico, di installazione di impianti solari fotovoltaici, di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Sono concessi ulteriori sei mesi di tempo, quindi fino al 31 dicembre 2022, per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Queste misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus). In parole povere, se ad esempio fate un intervento di questo tipo che comporta una spesa di 50.000 euro, avrete la possibilità di avere un credito d’imposta pari a euro 55.000. Oltre alla possibilità di fruire direttamente della detrazione fiscale, sono state introdotte due novità importanti. Il primo è quello di un contributo anticipato sotto forma di sconto fattura praticato dai fornitori dei beni o servizi (chi vende e/o installa i prodotti), il secondo prevede la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo secondo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione, compilando e inviando online il modello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.
Sto vedendo proposte di molte società a privati di tutti i tipi (imprenditori, pensionati, impiegati, operari, ecc.) per far utilizzare il superbonus. Lo scopo di queste società è quello di portare a casa lavori, ma la presentazione è spesso poco chiara. Si promettono soluzioni senza entrare nel merito dei vincoli fiscali e burocratici a cui va incontro il cliente a cui viene presentata la proposta. Chiedono inizialmente degli anticipi spese per le pratiche e, nelle proposte non è chiaro il percorso e l’iter da seguire, ossia il chi fa cosa, come lo fa, e quali sono i vincoli contrattuali. Spesso, se si entra nel merito delle clausole, si scopre che la società trattiene gli anticipi spese e poi, se il lavoro non viene eseguito o, chi ha firmato l’incarico rinuncia, perde il contributo iniziale versato. In un caso come questo, la perdita e il rischio potrebbe essere considerato accettabile, visto che si parla solitamente due o tre mila euro. Il problema potrebbe essere quello di accettare i lavori e poi non riuscire ad ottenere il contributo. In questo caso ci si potrebbe trovare a dover pagare i lavori eseguiti e non avere i benefici fiscali.
La soluzione ideale sembra essere quella dello sconto in fattura. Con questa soluzione, di fatto l’impresa o la società che fa il contratto di fornitura/esecuzione lavori si accolla il credito del 110%, ma è evidente che deve essere certa che l’intervento rientri nei parametri richiesti dalla norma, come ad esempio quello di far fare all’edificio un salto di classe energetica di almeno due livelli. In questo caso il cliente si deve fidare perché la società che deve eseguire i lavori può utilizzare i prodotti che vuole, molto probabilmente di basso costo e scarsa qualità, per ottenere il massimo profitto. Per questo è importante che chiunque intenda utilizzare questi benefici, sia attendo a tutti i principali vincoli normativi per non rischiare di perderli. È fondamentale leggere bene i documenti che ci sottopongono, meglio piuttosto spendere su una consulenza di un professionista fidato, piuttosto che rischiare salassi finanziari futuri magari non sostenibili.
Se si sceglie la cessione del credito, ciò può essere fatto a dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) e a istituti di credito e intermediari finanziari. Se non si cede il credito, il benefico del 110% può essere utilizzato in 5 anni, ed è evidente che questa soluzione è ottimale per chi ha capienza di imposte da versare.
E’ importante sapere che, per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF e l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Questa deve essere fatta da un tecnico abilitato che deve anche avere una copertura assicurativa obbligatoria.
L’iter non è semplice e per questo è giusto affidarsi a professionisti e/o imprese fidate, perché il diavolo si nasconde nei dettagli, della serie le fregature si nascondono sempre nei piccoli particolari che nessuno ti spiega prima e nelle conseguenze non immediatamente evidenti che poi questi comportano.
di Claudio Bottos (Consulente del lavoro e di direzione strategica aziendale)