25/04/2024pioggia debole e schiarite

26/04/2024nubi sparse

27/04/2024nubi sparse

25 aprile 2024

Vittorio Veneto

Vittorio Veneto: le 6 prescrizioni conseguenti lo sforamento del Patto di stabilità

Lo sconcerto della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Veneto

| Pietro Panzarino - Vicedirettore |

immagine dell'autore

| Pietro Panzarino - Vicedirettore |

Vittorio Veneto: le 6 prescrizioni conseguenti lo sforamento del Patto di stabilità

VEDI LA PRIMA PARTE

VITTORIO VENETO - Nella prima parte del servizio sullo sforamento della Città di Vittorio Veneto nel 2008, pubblicato venerdì 16 maggio, in modo perentorio, l'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto veniva invitata ad adottare i conseguenti provvedimenti e a prestare la massima attenzione per il futuro al rispetto dei limiti imposti dalla legislazione finanziaria.

La nuova deliberazione 284/2014 del 29 aprile 2014, depositato in segreteria 2 maggio 2014 e pervenuta all'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto il 2 maggio, dopo la ricostruzione dei fatti già contestati, li aggiorna, facendo la cronaca degli atti successivi alla prima deliberazione del 15 ottobre 2010.

Anche in questo servizio si riportano integralmente i passaggi significativi, sintetizzando alcuni aspetti meno importanti.

"Dall'esame della relazione sul rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Vittorio Veneto, è emerso che: nel 2012 il Comune non ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2011 entro il termine previsto; nel corso del 2011 non ha applicato le sanzioni conseguenti all'accertamento da parte di questa Sezione del mancato rispetto del patto di stabilità nel 2008.

Con note del 16 ottobre 2013 e del 10 gennaio 2014 il magistrato istruttore ha richiesto all'Ente e al revisore dei conti chiarimenti in merito alle riscontrate criticità.

 

Con una prima nota dell'8 novembre 2013, in merito all'approvazione tardiva del rendiconto, il Sindaco ha dichiarato che, avendo nella Giunta deliberato lo schema solo nella seduta del 29 marzo, il Consiglio dovendo attendere il decorso del termine (20 gg.) per il deposito della relazione dei Revisori, nonché il decorso del termine (sempre 20 gg.) per la visione da parte dei consiglieri, non ha potuto adottare la deliberazione prima del 29 maggio; con una seconda nota del 21 gennaio 2014, in merito alle sanzioni conseguenti allo sforamento del Patto, il Sindaco ha dichiarato che le stesse non sono state applicate nel 2011, anche perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, interpellato dall'ente con apposito quesito avente l' obiettivo di "individuare l'esatta modalità di applicazione delle sanzioni, nel caso in cui lo" sforamento non sia emerso a seguito di autocertificazione dell'ente ", ma mediante intervento di una deliberazione della Corte dei Conti nel corso del 2010", a tutt'oggi, non ha fornito indicazioni in proposito...

La giustificazione offerta appare priva di pregio, in primo luogo perché non vengono esplicitate le ragioni della " ritardo" e in secondo luogo e in ogni caso perché l'approvazione da parte di tale organo costituisce soltanto il momento conclusivo di un'unica procedura che si articola in una serie di atti connessi è consequenziale...

 

Ben più approfondita disamina merita la giustificazione offerta dall'ente in riferimento alla mancata applicazione delle sanzioni previste per la violazione del Patto di stabilità.

A sostegno di siffatta " omissione", l'ente ha addotto, da un canto, l'impossibilità di applicare le sanzioni previste per l'inosservanza del Patto nell'anno 2008 in un esercizio diverso da quello immediatamente successivo e, dall'altro la circostanza che il Ministero delle Finanze, interpellato, in merito attraverso la formulazione di apposito quesito, non avrebbe fornito alcuna indicazione....

L'accertamento della sostanziale inosservanza delle prescrizioni contenute nel Patto di stabilità interno, equiparabile, sul piano degli effetti sulla finanza pubblica allargata, alla violazione conclamata del Patto stesso, non può rimanere privo di conseguenze. Detta inosservanza, costituendo, in sé, una grave irregolarità contabile finanziaria e rivestendo, come tale, indubbia rilevanza giuridica, determina il sorgere, in capo all'ente, di una serie di obblighi, tra i quali quello dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi idonei a rimuovere la riscontrata irregolarità....

Né vi può essere dubbio circa l'accoglienza ed ineludibilità di tali obblighi...

Nella specie, dunque, il Comune di Vittorio Veneto, in ossequio al principio di veridicità, avrebbe dovuto innanzi tutto procedere al corretto inquadramento, in termini finanziario-contabili...

 

Per l'effetto, sempre conformemente al suddetto accertamento ed alla luce dei rilievi formulati dalla sezione, il Comune avrebbe dovuto riapprovare il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2008 ed, a prescindere dalla formulazione di un quesito, avrebbe dovuto trasmettere al MEF la nuova certificazione del saldo finanziario conseguito, attestante il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Inoltre conseguentemente, il Comune avrebbe dovuto riapprovare tutti successivi rendiconti, relativi al periodo 2009-2010...

Nell'ottica su esposta, va valutato anche la questione dell'applicabilità delle sanzioni. Queste ultime, costituendo "misure di ripristino delle condizioni di equilibrio della finanza pubblica" risultano strumenti essenziali per garantire il rispetto dei vincoli finanziari... Esse, dunque, seguono ad ogni violazione del Patto, a prescindere dall'epoca dell'accertamento, che, nei casi di elusione, fisiologicamente, si colloca oltre l'anno successivo a quello al quale la violazione medesima si riferisce non potendo ammettersi che l'ente non concorda sia pure ex post, al conseguimento degli obiettivi mancati.....

 

Proprio i caratteri di effettività e cogenza che rivestono gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, dunque, implicano la rilevanza e la sanzionabilità di operazioni finanziario-contabili elusive, di " aggiramento" e sostanziale violazione; operazioni che ben possono essere accertate dalla Corte, oltre l'anno successivo a quello della commissione, atteso che tale potere di verifica non è soggetto ad alcun limite temporale o decadenza di esercizio.....

Quanto al regime sanzionatorio, deve farsi riferimento a quello vigente nell'anno nel quale si è verificato il mancato rispetto del patto (nella specie, 2008) ovvero alla normativa in vigore al momento della commissione della violazione....

L'accertamento compiuto dalla sezione circa la mancata applicazione, per la componente riservata all'ente delle sanzioni previste in primo luogo, assume rilevanza sotto il profilo della sana gestione finanziaria costituendo, il mancato adempimento dell'obbligo di rientro nelle previsioni del Patto, di per sé, una grave irregolarità contabile.

 

In secondo luogo, la vicenda assume rilievo sotto il profilo dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile di coloro che, in ossequio alla pronuncia della corte (per inciso, non gravata in sede giudiziale dall'ente), avrebbero dovuto dare attuazione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2011 e nel corso della gestione del medesimo anno finanziario, alle" limitazioni amministrative" imposte dalle disposizioni dianzi richiamate (relative agli impegni per spese correnti, all'indebitamento, alla corresponsione dei c.d." gettoni di presenza" in favore degli amministratori e per il divieto di assunzioni) ovvero di coloro che hanno agito sulla spesa " come se i vincoli di finanza pubblica fossero stati rispettati...

Per quanto concerne la sanzione della riduzione dei trasferimenti ordinari, deve rilevarsi che l'ente non avendo provveduto alla doverosa trasmissione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze di una nuova certificazione, sostitutiva di quella già inviata, attestante il mancato rispetto del patto di stabilità, non ha investito l'organo competente all'applicazione della suddetta sanzione e non ha dato corso alla relativa procedura, sottraendosi, anche sotto questo aspetto, alle conseguenze scaturenti dalla pronuncia di accertamento della Sezione....

 

Dopo la premessa di 15 cartelle, la Sezione arriva al dunque attraverso sei conclusioni:

1. accerta che il Comune di Vittorio Veneto non ha applicato le sanzioni conseguenti all'accertamento;

2. accerta l'irregolarità della gestione 2011;

3. dispone che il Comune di Vittorio Veneto, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia di accertamento, adotti provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità accertate al punto 2, da trasmettere tempestivamente alla Sezione per le conseguenti valutazioni di legge;

4. dispone che il responsabile dei servizi finanziari e l'Organo di revisione del Comune di Vittorio Veneto, ciascuno per la propria competenza, valutino le conseguenze dell'operazione elusiva e del mancato adeguamento alla pronuncia della Corte sugli equilibri finanziari degli esercizi successivi (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), redigendo apposita e dettagliata relazione da trasmettere a questa Sezione;

5. dispone che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto;

6. dispone che la presente deliberazione venga trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'organo di revisione dei conti del Comune di Vittorio Veneto. (FINE SECONDA PARTE)

 

pietro.panzarino@oggitreviso.it

 


| modificato il:

foto dell'autore

Pietro Panzarino - Vicedirettore

Leggi altre notizie di Vittorio Veneto
Leggi altre notizie di Vittorio Veneto

Dossier

Dello stesso argomento

vedi tutti i blog

Grazie per averci inviato la tua notizia

×