Il Tar respinge il ricorso della lista Insieme Per Santa Lucia ispirata da Szumski
Il candidato sindaco Luca Bellotto: “I nostri legali stanno valutando l’esistenza di elementi di rilevanza civile, amministrativo e soprattutto penale”
SANTA LUCIA DI PIAVE – Il Tar ha detto no alla lista di Santa Lucia di Piave ispirata dal primo cittadino uscente Riccardo Szumski. Perse oramai le speranze di tornare in lizza per le comunali del 12 giugno, la lista Insieme Per Santa Lucia guida da candidato sindaco Luca Bellotto non esclude azioni legali per l’errore che ha portato all’esclusione del gruppo dalla corsa per il governo della Municipalità di Santa Lucia di Piave. Ma ecco la lunga nota diffusa da Bellotto e dal suo gruppo su quanto accaduto e su come intende muoversi ora dopo che il Tar a rigettato il ricorso presentato dopo l'esclusione dovuta ad un problema burocratico legato alla timbratura dei moduli usati, per raccogliere le firme.
“Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dalla nostra Lista “Insieme per Santa Lucia”. Non nascondiamo il nostro rammarico, avendo riposto concrete speranze nella possibilità di ribaltare l’esclusione decisa dalla Commissione Elettorale che appariva dettata da un formalismo inaccettabile. Il Tribunale non ha tuttavia ritenuto di discostarsi dai suoi precedenti, su casi analoghi, e di sostituirsi alla Commissione elettorale per un atto di giustizia in nome della partecipazione democratica. Così la Lista ha subìto la sorte che già era toccata ad altre Liste trevigiane finite sotto la scure del giudizio elettorale. Come si legge nella sentenza, il Tribunale si è attenuto “all’orientamento espresso da ultimo con la sentenza 10 settembre 2021, n. 1071 confermata da Cons. Stato, sez. II, 15 settembre 2021, n. 6312, in forza del quale il collegamento sostanziale tra le sottoscrizioni autenticate e la lista appoggiata deve tendenzialmente desumersi dagli stessi moduli”. In buona sostanza, per il TAR non era sufficiente che all’interno dei fogli firmati dai sottoscrittori ci fosse un chiaro riferimento alla nostra Lista e al nominativo del candidato sindaco.
I fogli che la componevano dovevano essere uniti da timbri o da firme, non bastando i punti di cucitrice. Evidenziamo che tra i documenti allegati al ricorso si evinceva chiaramente che i sottoscrittori della lista al momento della sottoscrizione erano, proprio come richiede il TAR, “nella piena ed effettiva conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che appoggiavano”. Se è vero, d’altra parte, come scrive il TAR, che il funzionario del Comune che raccoglie le liste non ha “il potere, né il dovere di rilevare degli errori formali diversi dalla mera “mancanza” di uno dei documenti richiesti”, é altrettanto vero che le indicazioni ministeriali “raccomandano” a chi raccoglie le liste di rilevare le irregolarità. Nessuno ce le ha evidenziate. Né quando abbiamo consegnato la Lista in Comune, né quando il giorno dopo la Lista è stata portata, con molto anticipo presso la Commissione elettorale di Conegliano che l’avrebbe esaminata dopo la scadenza del termine di legge. Anche questo ci sembra grave ed inaccettabile. Come cittadini e come amministratori abbiamo sempre riposto la massima fiducia nei dipendenti comunali, cosa che in questo specifico caso è stata mal riposta. Ribadiamo ancora che i nostri legali stanno valutando l’esistenza di elementi di rilevanza civile, amministrativo e soprattutto penale”.
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