L’obbligo di domicilio digitale per le società è esteso agli amministratori
Prime indicazioni operative dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno
| Redazione |
TREVISO - L’art. 1, comma 860, della L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, estendendo l’obbligo di possedere ed iscrivere nel registro imprese un indirizzo di domicilio digitale anche a carico di tutti «gli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
Tenuto conto della lacunosità della normativa su numerosi aspetti pratici e in attesa delle necessarie indicazioni operative da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Camera di Commercio di Treviso - Belluno, in linea con le indicazioni fornite da Unioncamere Nazionale, intende, nell’immediato, applicare il dettato normativo limitatamente alle società costituite dal 01.01.2025, anche al fine di evitare appesantimenti burocratici a carico delle imprese prima delle necessarie conferme da parte degli organi nazionali.
Nello specifico, queste le prime indicazioni per il nuovo adempimento:
· l’indicazione del domicilio digitale dell’amministratore dovrà essere indicato in tutte le pratiche di iscrizione di società costituite dal 01.01.2025,
· l’obbligo riguarda tutte le società (sia di capitali che di persone, cooperative e società consortili incluse) e si ritiene esteso a tutti gli amministratori, anche se non dotati della legale rappresentanza;
· il domicilio digitale della società può essere utilizzato dagli amministratori come proprio domicilio digitale;
In assenza dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori l’ufficio sospenderà la pratica per permettere la regolarizzazione.
Per il momento, in attesa di indicazioni dagli organi nazionali, non sono previsti adempimenti a carico degli amministratori di società costituite prima del 01.01.2025.
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