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03 dicembre 2024

Lavoro

MODIFICATO IL CODICE DELLA CRISI D’IMRPESA E DELL’INSOLVENZA

Entra in vigore il 15 luglio 2022 e impatta su micro, piccole e medie aziende

| Claudio Bottos |

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| Claudio Bottos |

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

LAVORO - Dopo una serie di rinvii, dovuti anche e non solo alla pandemia da covid-19, sembra finalmente arrivato il momento dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. del 12 gennaio 2019 n.14). Il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, cosiddetto Decreto PNRR, ha spostato il termine di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, previsto per il 16 maggio 2022, al 15 luglio 2022. Tale spostamento è dovuto al fatto che il Codice è stato modificato con lo schema D.lgs. del 17 marzo 2022 che attua anche la Direttiva Insolvency (UE) 2019/1023. Entrando nel pratico, vediamo quali sono le modifiche più impattanti per le imprese. Prima di tutto la nuova definizione del concetto di “crisi” che viene descritta come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Questo implica la necessità per le imprese di dover adottare un sistema di budget economico e finanziario, per avere i flussi di cassa futuri dei successivi 12 mesi. Di fatto viene imposto alle imprese, a mio parere giustamente, un nuovo modello di gestione con il quale le scelte gestionali non possono più essere lasciate alla mera intuizione dell’imprenditore ma dovranno essere sostenute da informazioni fornite da piani aziendali che razionalmente forniscano i flussi di cassa prognostici, portando quindi al centro la logica della pianificazione.

Altro elemento che arriva dallo schema del D.lgs. del 17.3.2022 riguarda l’estensione, di quanto già previsto nell’art. 2086 del Codice civile per l’imprenditore collettivo, anche all’imprenditore individuale il quale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte. Di fatto viene chiesto all’impresa individuale di attivare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in base alla natura e dimensione dell’impresa. Ovviamente, il piccolo artigiano e il piccolo negoziante, adotteranno misure idonee diverse da quelle delle aziende medie e grandi. Cosa succede alle aziende inadempienti? Gli amministratori delle società rischiano la responsabilità risarcitoria perché senza un adeguato assetto organizzativo, l’attività svolta è paragonata a quella illecita condotta con patrimonio negativo. Per le società già da marzo 2019 è in vigore l’art. 2086 del Codice civile e su questo alcuni tribunali hanno già sentenziato. Interessante, proprio per la adeguatezza degli assetti, una sentenza del tribunale di Cagliari del 19 gennaio 2022, nella quale viene evidenziato il fatto che la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi è più grave in una impresa in condizioni di equilibrio economico e finanziario piuttosto che in una impresa in crisi. Questo perché l’impresa in equilibrio dispone di risorse anche economiche, per predisporre efficaci misure organizzative, amministrative e contabili.

I principali segnali di allarme della crisi sono: a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 (che riguardano gli enti pubblici qualificati quali INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione). Una piattaforma telematica nazionale, oltre che contenere informazioni utili all'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva od alle procedure di insolvenza, contiene una lista di controllo particolareggiata (c.d. "check-list") adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, ed è connessa alle altre banche dati degli enti pubblici qualificati. La piattaforma consente anche di poter accedere alle informazioni contenute nella Centrale Rischi della Banda d’Italia. Come avevo già scritto in questo articolo, si può intuire il cambiamento e il salto culturale a cui sono chiamati, non solo gli imprenditori, ma anche i professionisti che li seguono. Speriamo che non ci siano altre proroghe e che il 15 luglio 2022 entri in vigore il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza con le relative modifiche.

di Claudio Bottos (Consulente del lavoro e di direzione strategica aziendale)

 

 

 

 


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Claudio Bottos
Consulente del lavoro e di direzione strategica aziendale

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