26 novembre 2024
Categoria: Scienze e tecnologie - Tags: medicina, lavoro, work, infortunio, danno, malattia professionale, INAIL, INPS, medicina legale, medicina del lavoro, 1 maggio
Scarpis Enrico | commenti |
Forse vi sembrerà banale parlare di lavoro proprio alla vigilia del 1° maggio. Tuttavia, l’argomento di questo (lungo) post è uno degli argomenti più importanti per il lavoratore: conoscere cosa s’intende per infortunio sul lavoro e per malattia professionale, come comportarsi, a quali Enti potersi rivolgere e cosa gli viene riconosciuto e garantito.
Mettetevi comodi.
La tutela delle persone a proposito del lavoro è uno degli argomenti essenziali della sicurezza sociale. L’articolo 38 della Costituzione è la prima tra tutte le norme a prevedere la previdenza sociale: “[…] I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. […] Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.”
L’Ente preposto a occuparsi della tutela della salute delle persone sul luogo di lavoro è l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Si tratta di una vera e propria assicurazione, non privata, bensì sociale, pubblica. Secondo l’art. 1882 del Codice Civile, “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.” Rispetto all’assicurazione privata, quella sociale ha dei caratteri distintivi e peculiari: è obbligatoria, scatta in automatico al verificarsi dell’evento, ha una finalità sociale e non di lucro, ha natura collettiva e garantisce l’uniformità delle prestazioni che eroga.
L’INAIL, in particolare, è un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Fa parte dell’assicurazione sociale anche l’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), che invece tutela l’invalidità, l’inabilità, la vecchiaia o l’anzianità lavorativa, la disoccupazione involontaria, la maternità, la malattia.
Secondo il D.P.R. 1124/65, (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per le malattie professionali), articoli 2 e 210: “L’assicurazione comprende tutti i casi avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un danno biologico permanente, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Tre, dunque, sono le caratteristiche fondamentali dell’infortunio sul lavoro: la causa violenta, l’occasione di lavoro, il danno assicurato. Cosa significa? Scopriamolo insieme:
CAUSA VIOLENTA
Esteriorità: l’evento deve essere esterno, fuori dal soggetto. Può essere fisico-meccanico (un trauma), chimico (intossicazione acuta o irritazione da sostanze chimiche), termica (colpo di calore), elettrica, barica, tossica, infettiva oltre che lo sforzo e lo stress emotivo.
Concentrazione cronologica: l’evento deve avvenire in un turno di lavoro. Questo può includere sia una causa violenta, che avviene in tempi brevi come un trauma, sia un avvenimento che accade un tempi leggermente più lunghi, sia un colpo di calore o la refrigerazione, ma sempre all’interno del turno di lavoro.
Efficienza: l’evento non può essere sostituito da un'altra qualsiasi causa.
OCCASIONE DI LAVORO
L’evento deve essere dipeso dal rischio professionale (rischio specifico o generico aggravato – vedi dopo) e dalla finalità di lavoro.
DANNO ASSICURATO
L’evento, per essere riconosciuto, deve aver provocato la morte, un danno biologico permanente (cioè la menomazione dell’integrità psicofisica della persona, espressione del bene giuridico salute, suscettibile di valutazione medico-legale), o un’inabilità temporanea assoluta (impossibilità di svolgere la lavorazione) che comporti l’astensione per più di tre giorni.
Cosa s’intende con rischio professionale? L’INAIL riconosce il rischio specifico e il rischio generico aggravato.
Il rischio specifico è quello strettamente legato alla professione svolta. Ad esempio un apicoltore che è punto da un’ape, il rischio di cadere da un’impalcatura per un muratore.
Il rischio generico aggravato non è strettamente legato alla professione svolta, ma può essere collegato. Ad esempio un contadino che è punto da un’ape. Il contadino non svolge propriamente la professione di apicoltore, ma è innegabilmente più a rischio di un impiegato.
Non è, invece, riconosciuto il rischio generico, quello, per intenderci, dell’impiegato che viene punto da un’ape. Si tratta di un evento che può capitare a tutti, non è strettamente legato al lavoro.
L’infortunio in itinere
L’INAIL tutela i lavoratori anche nel caso d’infortuni avvenuti durante il viaggio di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, quando il lavoratore deve recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure mentre si reca al luogo di consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.
Le interruzioni e deviazioni del percorso rientrano nell’assicurazione?
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro.
Usare un mezzo privato
Per quanto riguarda l’uso del mezzo privato (automobile, scooter, bicicletta), l’INAIL è molto chiara.
Per saperne di più su questo argomento leggete l'articolo completo su Bussola Medica, dove troverete i riferimenti al sito ufficiale INAIL.
Riferimento per l'infortunio sul lavoro, sul sito ufficiale INAIL.
T.U. (1965), Artt. 3 e 211 – “L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegate […], le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste […]”.
Si tratta, dunque, di patologie croniche connesse al lavoro, il lavoro o le lavorazioni specifiche sono la causa primaria della malattia. Non si parla più di causa violenta in occasione di lavoro, come nell’infortunio. Nelle malattie professionali manca l’evento traumatico, ma c’è una correlazione diretta tra il lavoro, particolari esposizioni dovute alle lavorazioni specifiche e la malattia.
Tre sono le caratteristiche fondamentali delle malattie professionali:
RISCHIO PROFESSIONALE
Non più occasione di lavoro, come nell’infortunio, ma rapporto causale diretto con il lavoro.
CAUSA DILUITA NEL TEMPO
Non più causa violenta, ma una causa (lavorativa) più prolungata nel tempo, che porta ad una malattia cronica.
SISTEMA TABELLARE
Le malattie professionali sono tutte raccolte in una tabella a tre colonne. Nella prima sono riportate tutte le malattie professionali, nella seconda le lavorazioni specifiche che possono causare direttamente la malattia in oggetto. Infine nella terza colonna è indicato il limite massimo di tempo in cui la malattia può manifestarsi se effettivamente connessa alla lavorazione specifica. Esiste, cioè, un limite temporale massimo d’indennizzabilità da parte dell’INAIL. Ad esempio: per le malattie causate da piombo, leghe e suoi composti organici, le lavorazioni previste sono quelle che espongono all’azione del piombo leghe e composti. Il periodo massimo d’indennizzabilità dalla cessazione del lavoro è di 4 anni. Se entro quattro anni il lavoratore manifesterà una malattia legata all’esposizione al piombo, allora il riconoscimento della malattia professionale sarà automatico. Nel caso in cui, invece, passi più tempo il lavoratore dovrà dimostrare l’effettivo nesso di causa tra il lavoro e la sua patologia.
Un sistema così, tuttavia, è chiuso: non permette di riconoscere malattie che non siano comprese in questa tabella. È stato risolto il problema trasformando il sistema tabellare in un sistema misto: rimane in vigore la tabella originaria, ma è possibile il riconoscimento di qualsiasi altra malattia, purché il lavoratore dimostri il nesso di causa tra la stessa e il lavoro.
Valutazione del danno
Una domanda che potrebbe sorgervi è: “ma come fanno a calcolare quanto riconoscermi in denaro?” Per questo esistono delle tabelle specifiche che valutano il grado di invalidità per le singole menomazioni, oppure esistono delle formule particolari che calcolano il danno sulla base di diverse variabili che possono presentarsi di volta in volta.
Riferimento per la malattia professionale, sul sito ufficiale INAIL.
Sono essenzialmente cinque le prestazioni assicurative che sono erogate dall’INAIL. È da tenere in considerazione che non vi è alcun indennizzo per le menomazioni fino al 5%.
Ecco le prestazioni assicurative:
Temporanea inabilità assoluta: INDENNITA’ GIORNALIERA (dopo il terzo giorno).
Danno biologico permanente:
Come comunicare l’infortunio?
Potete trovare tutte queste informazioni sul sito ufficiale dell’INAIL:
Il lavoratore deve dare notizia dell’infortunio al datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
Il medico rilascia un primo certificato in più copie, nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Una copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro (direttamente o tramite altre persone, familiari, amici), una copia deve essere conservata in originale dal lavoratore. In caso di ricovero, sarà l’ospedale a inviare direttamente la copia dei certificati all’INAIL e al datore di lavoro.
Dopo essere stato informato dell’incidente, il datore ha due giorni di tempo per presentare all’INAIL la denuncia d’infortunio. L’obbligo di denuncia non c’è se, in base al certificato medico e alla relativa prognosi, l’infortunato è dichiarato guaribile in tre giorni oltre a quello dell’evento. Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’INAIL l’infortunio, può farlo il lavoratore inviando all’Istituto il certificato medico.
Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’INAIL l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni.
Per saperne di più su questo punto, leggete l'articolo completo su Bussola Medica, dove troverete i riferimenti al sito ufficiale INAIL.
Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato e tale certificato va inviato sia al datore di lavoro sia all’Inail.
NB: Ho cercato di condurre la trattazione in modo più sistematico possibile, per rimanere fedele alle norme vigenti, vista la complessità dell’argomento. Tuttavia, l’importanza di questo impone che tutti i lavoratori siano a conoscenza delle norme vigenti, dei loro diritti e che sappiano cosa fare in caso di infortunio o malattia professionale. Il sito ufficiale INAIL, come più volte da me riportato come fonte e riferimento, è facilmente consultabile ed è, ovviamente, completo di tutte le informazioni necessarie: consultatelo.
Per approfondire: sito ufficiale INAIL.
Si ricorda che chi scrive non vuole sostituirsi ai professionisti medici, ma incoraggiare il rapporto medico-paziente-istituzioni:
Le informazioni sopra riportate e tutti gli articoli del blog hanno solo un fine illustrativo: non costituiscono un consiglio medico, né provengono da prescrizione specialistica. Essi hanno lo scopo di spiegare tematiche mediche in modo comprensibile a tutti, senza, però, avere la presunzione di esaurire l'argomento in poche righe. Vi invito a rivolgervi al proprio medico curante, ai farmacisti e a tutti gli altri specialisti qualificati per chiarire qualsiasi dubbio riguardante la vostra salute. Il rapporto di fiducia, di stima reciproca e di confidenza tra medico e paziente deve essere sempre coltivato e salvaguardato con il massimo impegno possibile.
photo credit immagine di copertina.
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